Art.1 – DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del codice civile e del D. Lgs.117/2017, quale Ente del Terzo Settore, l’associazione non riconosciuta, senza fini di lucro, denominata: “ISTITUTO per la DOTTRINA e L’INFORMAZIONE SOCIALE Ente del Terzo Settore”

L’associazione può altresì essere denominata, in forma abbreviata, IDIS ETS, oppure I.D.I.S. E.T.S., oppure IDIS ETS ON LINE

Art.2 – SEDE e DURATA

L’associazione ha sedelegale in Roma, Viale Parioli n.40 e può aprire sedi secondarie in tutta Italia.

Il trasferimento della sede ad altro indirizzo del medesimo Comune di Roma, non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

La sua durata è illimitata.

Art.3 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione senza scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita.

Scopo dell’associazione è promuovere lo studio e la propagazione della dottrina Sociale proposta dal Magistero della Chiesa Cattolica. A tale scopo provvede anche all’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art.5, lettera “i” del codice degli ETS.  

Particolare attenzione è rivolta alla formazione dei giovani e alla prevenzione del disagio psico – sociale.

A tal fine:

organizza incontri, seminari, convegni di studi;

organizza corsi di formazione;

promuove e svolge ricerche, studi e pubblicazioni anche su commessa.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L’I.D.I.S è autonomo rispetto a qualunque altraAssociazione, gruppo o movimento o istituzione religiosa, accademica e politica.

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.4 – I SOCI

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento; sono altresì ammessi gli enti pubblici e privati, i soggetti e le persone giuridiche, che abbiano scopo analogo, affine o complementare a quello dell’Associazione.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile,

Sono istituite due categorie di soci:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale; il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.

L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale si annulla.

Le attività svolte daisoci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. 

Art.5 – DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di Informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’associazione si avvale inmodo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti I soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art.6 – DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà edattuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.7 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da Inviare al Presidente delComitato direttivo, Il recesso, ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sodale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art, 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione,

Art.8 – GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:

L’assemblea dei soci;

Il comitato direttivo;

Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art9 – L’ASSEMBLEA

L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.

L’assemblea deisoci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata mediante avviso spedito almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

  • quando il Direttivo lo ritenga necessario;
  • quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinariaE’straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria:

  • elegge il Presidente;
  • elegge il Comitato Direttivo;
  • propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
  • fissa annualmente l’importo dellaquota sociale di adesione;
  • ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
  • approva il programma annuale dell’associazione.

L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti ed ogni associato ha diritto ad un voto; in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all’avviso di convocazione; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. 

L’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati iscritti al libro soci.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. 

Le deliberazioni dell’assemblea vengono assunte con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dalsegretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore e trascritto sul libro delle adunanze, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti nel libro soci, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.10 – IL COMITATO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a dieci membri.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono quelle di cui all’art.2382 c.c..

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

– delibera il compimento di tutti gli atti dì ordinaria e straordinaria amministrazione;

– redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;

– redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

– ammette i nuovi soci;

– esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’alt, 7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; delibera a maggioranza dei presenti.

È possibile l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità del membro che partecipa e vota. 

Nell’ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell’ambito del Comitato direttivo stesso).

Art.11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Comitato direttivo e l’assemblea.

Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l’assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e dispone dei fondi sociali.

Il Presidente, qualora lo ritenga utile al raggiungimento dei fini sociali, può delegare il potere di disporre dei fondi sociali al Tesoriere.

Il Presidente, qualora lo ritenga utile al raggiungimento dei fini sociali, può procedere all’istituzione di un Comitato Scientifico e di un Comitato d’Onore.
Essi sono convocati e presieduti dal Presidente che si avvale della loro collaborazione e del consiglio nel definire e attuare le iniziative previste dai fini societari, che in ogni caso dovranno essere ratificate dal consiglio direttivo.

IL COMITATO SCIENTIFICO: costituito da personalità del mondo culturale e accademico invitate a farne parte su invito del Presidente sulla base della loro attività scientifica, accademica e divulgativa nel settore di interesse dell’Istituto.

IL COMITATO D’ONORE: costituito da personalità del mondo Ecclesiale, Politico, e Sociale, invitate a farne parte sulla base della loro attenzione anche operativa ai temi proposti dalla Dottrina Sociale.

Art.12 – ORGANO DI CONTROLLO – REVISORI DEI CONTI

Deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall’art.30 del D.Lgs n.117/2017. 

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art.31, comma 1, del decreto legislativo n.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art.14 del citato decreto legislativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.

Art.13 – COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia sorga per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli  associati oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, nominati dal presidente del tribunale di Roma II quale nominerà anche l’arbitro di competenza della parte che non vi abbia provveduto.

Art.14 – DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere confermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art.15 – RISORSE ECONOMICHE

L’associazione trae le risorse economiche per II suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazione e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

L’associazione è tenuta alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dalreddito imponibile.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.

I fondi dell’associazione potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi delio Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art.16 – QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile e non è ripetibile in caso di’ recesso o comunque di perdita della qualità di associato.

L’associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

Art.17 – ESERCIZI e BILANCIO

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio di esercizio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art.18 – BILANCIO SOCIALE

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 1.000.000 di euro, l’Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro 4 luglio 2019 e ss.mm.ii.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 19 – LIBRI SOCIALI

 L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

  1. libro degli associati o aderenti; 
  2. registro dei volontari;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato direttivo, dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Art.20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria; l’Assemblea potrà nominare un liquidatore determinandone i poteri e i dettando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, d.lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che abbia finalità analoghe o compatibili, secondo le disposizioni dell’Assemblea; in mancanza il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali successive modificazioni.